Pappagallo cenerino transitato ufficialmente in CITES allegato I: gli allevatori non saranno autorizzati a vendere la prole degli uccelli di origine sconosciuta

Non vi è dubbio che, con il nuovo anno, il commercio con i paesi dell’Africa pappagallo cenerino (Psittacus erithacus) sarà più limitato, vista l’approvazione del Regolamento UE 017/128 del 20.1.2017, che modifica il Reg.(CE) 338.

Psittacus erithacus

 

In relazione a riclassificazione di questa specie da CITES II in CITES I, tutti i possessori di cenerini nella Comunità Europea, dovranno necessariamente fare domanda per l’esenzione nel caso di cessione a terzi. Questa notizia non è una sorpresa ed è stato previsto nel nuovo riformulato regolamento, ciò vale anche per tutti gli altri CITES I sp. Tuttavia, solo gli allevatori che possono dimostrare l’origine dei genitori riceveranno questo documento. I proprietari di uccelli con origine sconosciuta non saranno autorizzati a vendere i piccoli di queste coppie.

Dimostrando l’origine saranno trattati in conformità alla legge. La persona deve fornire un documento che conferma il trasferimento dell’animale dal precedente proprietario. Se la persona che ha ricevuto l’uccello in importazione da paesi al di fuori dell’UE, allora deve fornire un permesso CITES.

La prole propria può essere dimostrata da un documento di registrazione nel”libro di allevamento”e comunicazione (Mod. SCT1/BIS, Denunce di nascita), che dovrebbe essere mantenuta da tutti i proprietari di CITES II. Oggi al momento della registrazione, gli uccelli hanno bisogno di avere un anello chiuso o microchip, anche se in precedenza con una circolare interna, era stato chiarito che gli animali in allegato B, non necessitavano di codice identificativo ma ne era suggerita l’applicazione

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I genitori in cattività

Per le autorità, l’origine dei genitori è il fattore chiave per decidere il rilascio di esenzione dal divieto di vendita dei baby. Ai proprietari che possono dimostrare che  i loro uccelli siano  legali, come allevati in cattività, verrà rilasciato un documento Cites giallo della CE; Se l’origine non è dimostrata, poi i piccoli di tali uccelli non potranno essere venduti o riceveranno i documenti CITES con il codice “F”, che permette solo una particolare vendita di quell’animale.(solo tra privati per allevamento e senza possibilità di esposizione.). Taluni non in possesso di alcun documento utile, dopo aver inserito micro cip, sarà rilasciato comunque un documento di fonte “U”.

Operazioni

Intanto (ai sensi legge 150/92, art5 bis, comma 4) bisogna comunicare, in un unico elenco al CFS locale, il possesso di tali pappagalli, indicandone la fonte e l’identificativo (Anello o cip), in allegato va inserito un unico bollettino postale di E15,49 (Intestazione: Tesoreria Provinciale Viterbo-L.59 13.3.93 Fauna e flora. Causale: Reg. UE 2017/128 del 20.1.17, comunicazione esemplari transitati allegato A/I,) a completamento della lettera di comunicazione. Si ricorda inoltre di trasferire sulla carta e nel nuovo registro di allegato A, tutti i pappagalli ascritti al registro di all. B/II, e chi ne fosse sprovvisto ne faccia richiesta alla Cites –servizio Provinciale.

Successivamente si potrà chiedere il documento del singolo animale. La norma comunitaria è entrata in applicazione dal 23.1.’17. Pertanto le denunce di detenzione di esemplari che sono stati iscritti nell’allegato A, appendice I, dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla pubblicazione.